sabato 19 settembre 2009

Politeia nasce nel 2009 come associazione promotrice dello sviluppo culturale del territorio di Montale.
Politeia è luogo di incontro e di scambio, di valorizzazione e promozione delle risorse culturali territoriali ed extraterritoriali.
Politeia vuole sviluppare una sinergia con i cittadini tramite opinioni, riflessioni e dibattiti.
πολιτεία, come la definì Isocrate, diventa “anima della città” (psychè poleos) che ha nei confronti dei cittadini “la stessa forza che ha l'intelletto sul corpo”.

Statuto

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L’anno 2009 il giorno 15 del mese di Aprile, in Montale via Risorgimento 2/a, i Signori:
ARESTA Antonio, BARONCELLI Irene, FAZIO Anna, FERRARI Enrico, INNOCENTI David, MENICACCI Marianna, SCIRE’ Rocco, SPADARELLA Antonio, TIBO Caterina, TIBO Giorgio, TORRACCHI Camilla, TULINI Cinzia, VANNELLI Giovanna,
con il presente atto convengono quanto segue:
1 – I comparenti costituiscono un’Associazione Culturale senza fini di lucro denominata ”POLITEIA”, con sede nel Comune di Montale e indirizzo in via Risorgimento n.2/a.
2 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
3 – Scopo dell’Associazione è lo studio, la diffusione della cultura, la riflessione sul ruolo della politica progressista e riformista nel settore sociale, economico, culturale e storico, comunque, quanto meglio indicato dall’art. 2 dello Statuto di cui si dirà di seguito.
4 – L’Associazione è regolata dal relativo Statuto composto di 20 articoli allegato a questo atto sub. A.
5 – Dichiarano i Comparenti che, sebbene non partecipano alla sottoscrizione di questo atto, vi hanno aderito e si intendono cooptati quali Soci della Associazione con effetto dalla sua costituzione.
6 – Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo va da un minimo di tre ad un massimo di tredici. Fissato inizialmente tale numero in tredici sono nominati a farne parte i Signori
Menicacci Marianna (Presidente)
SCIRE’ Rocco (vice Presidente)
TULINI Cinzia (Segretario)
FAZIO Anna (Tesoriere)
ARESTA Antonio, BARONCELLI Irene, FERRARI Enrico, INNOCENTI David, SPADARELLA Antonio, TIBO Caterina, TIBO Giorgio, TORRACCHI Camilla, VANNELLI Giovanna (Consiglieri) .
7 – L’iniziale quota annuale associativa sarà fissata in occasione della prima Assemblea generale degli Associati.
8 – Gli effetti economici e giuridici del presente atto sono immediati.
9 – Il Presidente è delegato ad apportare a quest’atto e all’allegato Statuto tutte le modifiche e integrazioni che potrebbero venire richieste dagli organi competenti in sede di pubblicizzazione di quest’atto.
10 – Le spese del presente atto e le accessorie sono a carico della costituita Associazione che tramite i nominati comparenti se le assume.









Allegato “A”

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“POLITEIA”


Articolo 1 (Costituzione dell’associazione)

E’ costituita ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile, l’Associazione denominata: “POLITEIA”.
L’Associazione ha sede in Montale in Via Risorgimento n.2/a.
Essa potrà istituire sedi territoriali in tutto il territorio della Regione Toscana.
L’Associazione non ha scopo di lucro e l’adesione ad essa di ogni singolo associato, sia esso persona fisica o giuridica , comporta l’osservanza dello statuto ed ha durata illimitata .

Articolo 2 (Scopi)

Scopo dell’Associazione è lo studio, la diffusione della cultura, la riflessione sul ruolo della politica progressista e riformista nel settore sociale, economico, politico, culturale e storico.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- l’organizzazione e la realizzazione di seminari, convegni, ……………….;
- la propaganda di idee e proposte di legge, di regolamento, di regolazione in campo sociale, economico e politico;
- la promozione di premi, eventi culturali, iniziative di rilevazione statistica, quantitativa e qualitativa, per tutti i settori della vita sociale, economica, politico-storica e sportiva.
- la partecipazione a progetti di carattere italiano, di ricerca, statistica, analisi e proposta, relativo al proprio oggetto sociale e politico;
- la realizzazione e l’acquisizione di spazi editoriali su qualsivoglia media, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi sull’editoria.

L’Associazione nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, può stabilire con altri enti ed organizzazioni similari forme di collaborazione organiche e continuative.
L’Associazione in base allo statuto ed ai regolamenti, ha facoltà di aderire ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 3 (Organi dell’associazione)

Sono organi dell’Associazione:

- l’ assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente,
- il Segretario;
- il Tesoriere.


Articolo 4 (Associati)

Sono previste le seguenti categorie di associati:
soci fondatori;
soci ordinari;
soci onorari;
amici;
Il consiglio direttivo si riserva annualmente di stabilire le quote sociali per le rispettive categorie di soci.
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro che, compiuto 16 anni, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Si può divenire soci con la presentazione di almeno due soci regolarmente iscritti all’Associazione.
Su determinazione del Presidente potranno essere prese in considerazione anche le domande di ammissione di tutti coloro, persone fisiche o Enti, che si riconoscano nei principi ispiratori dell’Associazione.
Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, nonché al pagamento delle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione degli associati è deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo su proposta di un componente del Consiglio Direttivo stesso. L’eventuale voto contrario deve essere motivato.
L’espressione “associato” e quelle equivalenti, nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione, si applicano, salvo esplicita indicazione contraria, ai soli associati ordinari.
La decadenza o l’esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:

a) non ottemperanza al presente Statuto o agli eventuali regolamenti o alle deliberazioni degli organi associativi;
b) inadempienza ingiustificata al versamento delle quote;
c) interdizione, inabilitazione;
d) svolgimento di altra attività contraria alle finalità associative.

Articolo 5 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi e dai beni mobili ed immobili che l’Associazione acquisterà o che ad essa perverranno a titolo di donazione, eredità o legato, salvo quanto previsto eventualmente dalla legge.

Articolo 6 (Ammissione)

Per essere ammessi all’Associazione occorre presentare richiesta formale di adesione ed effettuare i pagamento della quota associativa.
Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione di un nuovo associato, delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell’associazione concorrendo all’attuazione del suo scopo associativo e alla definizione dei suoi programmi.
Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto a:
a) partecipare alle Assemblee;
b) concorrere con il proprio voto, alla formazione delle decisioni e all’elezione dei propri rappresentanti nelle cariche associative;
c) presentare la propria candidatura a cariche associative e ad esservi eletti, fatti salvi i casi di incompatibilità;
d) essere informati sulle attività;
e) fruire di tutti i servizi messi a disposizione dell’Associazione e frequentarne le sedi.

L’iscrizione o l’adesione a POLITEIA ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente statuto, delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Articolo 8 (Recesso o espulsione dell’associato)

La qualità di associato si perde in seguito a recesso o espulsione .
Il recesso deve essere comunicato per iscritto.
La morosità, relativamente al versamento della quota associativa iniziale e/o annuale, comporta automaticamente la perdita del diritto di voto e la qualifica di socio con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’ultimo contributo.
Un associato può essere espulso con motivata delibera del Consiglio Direttivo sottoposta alla conferma dell’Assemblea dei soci, che potrà ascoltare le ragioni dell’interessato, per aver danneggiato materialmente o moralmente l’ Associazione.

Articolo 9 (Composizione e poteri dell’assemblea)

L’assemblea degli Associati è composta da tutti coloro che siano in regola con il versamento della quota o iscrizione e si riunisce su convocazione del Presidente.
Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio, (entro il 30 giugno) mediante avviso consegnato a mano ovvero inviato a mezzo raccomandata, fax o e-mail almeno sette giorni prima la data di riunione; essa può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria e con le stesse modalità di avviso, quando il consiglio Direttivo od il Presidente ne ravvisi la necessità o la richieda almeno la metà degli associati con diritto di voto.
L’assemblea è convocata anche per stabilire il numero minimo dei componenti il consiglio direttivo ed approvare il programma di attività fissando gli indirizzi.
Ogni associato con diritto di voto può votare in Assemblea.
Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa iniziale e/o annuale.
Perdono il diritto di voto gli associati che risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive dell’Assemblea dei soci.
Sono di competenza dell’Assemblea:

a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ed il collegio dei probiviri;
b) le modifiche dello Statuto;
c) l’approvazione del bilancio,la relazione annuale del Presidente sull’attività dell’associazione;
d) l’approvazione del programma di massima delle attività future ed il bilancio preventivo;
e) la determinazione, alla scadenza dell’Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori.

L’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita purché siano presenti, personalmente o per delega, la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione con qualunque numero degli associati con diritto di voto per l’assemblea ordinaria, e con la presenza di oltre la metà degli associati con diritto di voto per l’assemblea straordinaria.
L’assemblea è straordinaria nel caso in cui si debba deliberare in ordine a modifiche statutarie e ad atti di disposizione dell’eventuale patrimonio immobiliare dell’Associazione ovvero sullo scioglimento dell’Associazione.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita solo ad altri associati, anche se membri del consiglio Direttivo.

Articolo 10 (Convocazione dell’assemblea)

L’insieme degli associati forma l’Assemblea.
Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni, valgono in quanto compatibili le stesse norme previste per l’Assemblea generale degli associati.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, stabilisce il numero minimo del componenti il consiglio direttivo, approva il programma di attività fissando gli indirizzi


Articolo 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione, si compone da tre a tredici membri ed al suo interno sono nominati un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
La loro durata in carica è di anni tre.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei soci sulla base di un regolamento approvato dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo propone i regolamenti, presenta il bilancio e le altre relazioni dell’Assemblea dei soci e delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del diritto di voto, delibera in ordine alle domande di adesione di nuovi associati che devono essere presentate da almeno uno dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è preposto, inoltre, a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto e la legge non abbiano espressamente riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta ogni sei mesi; delibera a maggioranza semplice dei voti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 (Soci onorari)

E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare soggetti benemeriti tra coloro che siano particolarmente meritevoli nei confronti dell’Associazione e degli scopi che essa persegue.
Tali associati possono intervenire alle assemblee , senza diritto di voto.

Articolo 13 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e ad egli spetta la rappresentanza dell’Associazione.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea , ne prepara l’ordine del giorno e assicura l’efficace esecuzione ai deliberati.
E’ facoltà del Presidente nominare uno staff di presidenza composto dagli associati e un Comitato Direttivo in grado di assicurare l’operatività e il prestigio del suo ufficio e dell’Associazione in genere.

Articolo 14 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, svolge le stesse funzioni del Presidente in caso di impedimento o di assenza di quest’ultimo.

Articolo 15 (Segretario)

Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei soci ed agisce quale membro del Consiglio Direttivo eseguendo e coordinando l’attività associativa sotto la guida e l’indirizzo del Consiglio Direttivo stesso .

Articolo 16 (Tesoriere)
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea ed ha la responsabilità in materia di contabilità.

Articolo 17 (Comitato dei garanti)

Potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche un Comitato di Garanti composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca, della politica, del mondo economico, imprenditoriale e dal mondo religioso, particolarmente sensibili ed attenti agli scopi dell’Associazione.

Articolo 18 (Quote associative)

Con l’eccezione dei soci onorari, tutti gli associati e gli amici sono tenuti a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota fissata dal Consiglio Direttivo, che determinerà altresì le modalità di pagamento. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Qualunque sia il momento della loro iscrizione o adesione, i nuovi associati e i nuovi amici devono le loro quote per l’intero anno solare.


Articolo 19 (Scioglimento dell’associazione)


In caso di scioglimento l’Assemblea Generale perverrà alla nomina di un comitato di liquidazione ed alla destinazione dell’eventuale attivo ad una organizzazione avente finalità similari.

Articolo 20

Per quanto non espressamente previsto, si fa diretto riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre norme di legge in materia.